x

x

Art. 141-bis - Modalità di documentazione dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione

1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

Rassegna giurisprudenziale

Modalità di documentazione dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione (art. 141-bis)

La disciplina in tema di documentazione dell’interrogatorio  che non si svolga in udienza  della persona in stato detenzione non si applica al soggetto agli arresti domiciliari, atteso che quest’ultimo non versa nella condizione psicologica e ambientale di minorata difesa in relazione alla quale va garantita in modo particolare la trasparenza dell’atto processuale al fine di scongiurare ogni rischio di coartazione della volontà del soggetto sottoposto all’interrogatorio (Sez. 2, 4590/2018).

Non si rinviene nel tessuto codicistico alcuna norma che imponga termini perentori per trascrizione dell’interrogatorio registrato ai sensi dell’art. 141-bis, sicché alcuna nullità è individuabile. Peraltro la prova del contenuto della registrazione è il supporto fonico e non la trascrizione. La mancanza della trascrizione dell’interrogatorio della persona in stato di detenzione non importa alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né di nullità (Sez. 2, 26243/2017).

Lo strumento documentativo normale degli atti del procedimento penale è quello della verbalizzazione a norma dell’art 134 avendo la riproduzione audiovisiva funzione meramente aggiuntiva, limitata, peraltro, alla ipotesi in cui essa si appalesi come “assolutamente indispensabile”. Invertendo il canone di priorità dei mezzi di documentazione l’art. 141-bis prevede, come normale modalità documentativa dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione, la riproduzione fonografica o audiovisiva essendo la verbalizzazione prevista solo in forma sommaria ed in ambito complementare.

Tale disposizione, dunque, trova applicazione negli interrogatori condotti dal GIP a norma degli art. 299 comma 3-ter, 301 comma 2-ter, 294 comma 1  nonché in quelli effettuati dal PM a norma degli artt. 363, 364, 388   È invece esplicitamente escluso che le formalità di cui trattasi debbano adottarsi anche in caso di interrogatorio reso in udienza, sicché le particolari modalità di documentazione previste dall’art. 141-bis  non riguardano l’atto compiuto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, del giudizio abbreviato o dell’udienza preliminare (Sez. 3, 33050/2016).