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Art. 141 - Dichiarazioni orali delle parti

1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l’ausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.

2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.

Rassegna giurisprudenziale

Dichiarazioni orali delle parti (art. 141)

La mancata documentazione delle dichiarazioni con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva è causa di inutilizzabilità delle stesse mentre non lo è né la mancata trascrizione delle operazioni svolte (in quanto la prova del contenuto della registrazione è il supporto fonico e non la trascrizione) né l’omessa indicazione a verbale dell’ausiliario che assiste il magistrato (Sez. 6, 48629/2017).

Nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosiddette patologiche. Ne consegue che l’irritualità nell’acquisizione dell’atto probatorio (in questo caso le dichiarazioni delle parti) è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti d’indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito (Sez. 4, 34152/2016).