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Art. 140 - Modalità di documentazione in casi particolari

1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.

2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinché sia riprodotta nell’originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità.

Rassegna giurisprudenziale

Modalità di documentazione in casi particolari (art. 140)

Non sussiste alcuna nullità o inutilizzabilità del verbale di udienza dibattimentale nel caso in cui il giudice abbia disposto la redazione dello stesso in forma riassuntiva, sebbene non ricorressero le condizioni di cui all’art. 140 ed in mancanza del consenso espresso dalle parti ai sensi dell’art. 559, comma 2; si tratta, infatti, di inosservanza che non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dall’art. 142 o da altre disposizioni presidiate da sanzione processuale (Sez. 2, 53051/2016).