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Art. 137 - Sottoscrizione del verbale

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.

2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo.

Rassegna giurisprudenziale

Sottoscrizione del verbale (art. 137)

Riguardo al tema del valore processuale del rifiuto da parte dell’indagato di sottoscrivere il verbale redatto dalla PG, sulla base del combinato disposto degli artt. 137, comma 2, e 142, il verbale redatto e sottoscritto dal pubblico ufficiale è valido anche laddove alcuno degli intervenuti non voglia o non sia in grado di sottoscriverlo, essendo espressione dell’attività fidefacente del pubblico ufficiale medesimo; l’invalidità si verifica, quale effetto dell’anzidetta mancata sottoscrizione, solo laddove dal verbale risulti che l’indagato abbia rifiutato di sottoscriverlo non riconoscendo il contenuto conforme a quanto da lui dichiarato o esprimendo la chiara ed effettiva volontà di revocarne o rettificarne il contenuto. In relazione al tema se il rifiuto di sottoscrizione del verbale di identificazione contenente l’elezione di domicilio presso il difensore nominato di ufficio valga come espressione della volontà di revocarla, con la conseguente nullità degli atti, la mancata sottoscrizione da parte dell’indagato del verbale contenente l’elezione di domicilio non può interpretarsi di per sé come revoca della dichiarazione di domicilio in quel verbale effettuata, poiché, per aversi tale effetto, occorre che la mancata sottoscrizione venga giustificata esplicitamente con tale motivazione; con la conseguenza che, ove ciò non sia avvenuto, l’intervenuta elezione di domicilio deve ritenersi valida ed efficace (Sez. 5, 14402/2020).

Il verbale di udienza è atto a contenuto e finalità meramente documentale, redatto non dall’AG ma, secondo le diverse  ma coincidenti  prescrizioni di cui agli artt. 135 e 480, dall’ausiliario che assiste il giudice in udienza ed è sottoscritto da questo - a pena di nullità secondo la previsione di cui all’art. 142 dovendosi, pertanto, ritenere che la sottoscrizione del giudice sia un mero elemento accessorio la cui mancanza determina la mera irregolarità dell’atto (Sez. 3, 45251/2016).