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Art. 138 - Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 483 comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.

2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all’amministrazione dello Stato.

Rassegna giurisprudenziale

Trascrizione del verbale redatto con la stenotipia (art. 138)

In tema di documentazione degli atti, bisogna distinguere il verbale riassuntivo, che deve necessariamente essere sottoscritto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 142, dall’ausiliario del giudice, dalla trascrizione stenotipica delle udienze o dal testo della relativa registrazione, documenti che devono essere uniti agli atti del processo insieme ai nastri; in questo ultimo caso, quindi, può apparire rilevante solo l’omessa sottoscrizione da parte del tecnico, anch’essa, peraltro, non prevista a pena di nullità, essendo sempre possibile procedere ad una nuova trascrizione dei nastri allegati agli atti (Sez. 5, 47106/2017).