Art. 94 - Termine per l’intervento
1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484.
Rassegna giurisprudenziale
Termine per l’intervento (art. 94)
Si rimanda alla giurisprudenza esposta sub art. 91.