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Art. 94 - Termine per l’intervento

1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484.

Rassegna giurisprudenziale

Termine per l’intervento (art. 94)

Si rimanda alla giurisprudenza esposta sub art. 91.