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Art. 641 - Insolvenza fraudolenta

1. Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516 (1).

2. L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 641 ha come finalità la tutela del diritto del creditore adempiente contro particolari, preordinati, successivi inadempimenti fraudolenti, consumati dalla controparte, di un’obbligazione di contenuto patrimoniale e di fonte contrattuale; inadempimenti realizzati con modalità tali da rendere inadeguata la tutela apprestata dalla legge civile.

Il discrimine tra mero inadempimento di natura civilistica e commissione del reato poggia sull’elemento ispiratore della condotta; con la conseguenza che il comportamento consistente nel tenere il creditore all’oscuro dello stato di insolvenza in cui si versa al momento di contrarre l’obbligazione ha rilievo quando sia legata al preordinato proposito di non effettuare la dovuta prestazione, mentre l’inadempimento contrattuale non preordinato non costituisce tale delitto e ricade, normalmente, solo nell’ambito della responsabilità civile (Sez. 2, 56615/2018).

Per la sussistenza del delitto punito dall’art. 641 occorre, anzitutto, che l’agente contragga un’obbligazione con il proposito di non adempierla: e tale obbligazione - in conformità a quanto sostenuto da autorevole dottrina - non può che essere di “dare” perché, costituendo elemento di tale delitto lo stato di insolvenza dissimulato, non è possibile configurare il reato medesimo nel caso di obbligazioni che abbiano per contenuto una prestazione di attività personale o una omissione (Sez. 2, 53375/2018).

Costituisce solo illecito civile, il mero inadempimento non preceduto da alcuna intenzionale preordinazione (Sez. 2, 53375/2018).

In tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell’agente, al momento dell’assunzione dell’obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all’inadempimento (Sez. 2, 7301/2019).

La prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione dovuta sin dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insolvenza, può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell’azione e dal comportamento successivo all’assunzione dell’obbligazione, ma non esclusivamente dal mero inadempimento che, in sé, costituisce un indizio equivoco del dolo (Sez. 2, 6847/2015).

La prova della preordinazione può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell’azione, nell’ambito del quale anche il silenzio può acquistare rilievo come forma di preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza, quando fin dal momento della stipula del contratto sia già maturo, nel soggetto, l’intento di non far fronte agli obblighi conseguenti (Sez. 2, 2198/2019).

Integra il reato di insolvenza fraudolenta la condotta di chi tiene il creditore all’oscuro del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l’obbligazione, con il preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione (Sez. 2, 2198/2019).

In tema di reato di insolvenza fraudolenta, l’integrale adempimento dell’obbligazione che estingue il reato, previsto dall’art. 641, comma secondo, deve avvenire “prima della condanna” e può, pertanto, attuarsi anche dopo la sentenza di primo o secondo grado e fino a che non sia stato deciso il ricorso per cassazione, a differenza del risarcimento del danno idoneo ad integrare la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma sesto che deve avvenire “prima del giudizio” (Sez. 2, 23017/2016).

Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente (Sez. 7, 16723/2015).

Il reato di appropriazione indebita si consuma allorché il soggetto si comporta uti dominus, dispone direttamente del bene, ed il termine della presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare del diritto di proprietà dello stesso bene ne ha la piena consapevolezza.

Nella ipotesi di cui all’art. 641, invece, il reato si consuma con l’assunzione dell’obbligazione che non si ha intenzione di adempiere ed il termine per sporgere la querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha la consapevolezza che l’obbligazione era stata contratta con tale proposito.

Non ogni inadempimento, anche reiterato e protratto, è significativo della sussistenza del reato ed i rimedi normalmente approntati per la soluzione di tali situazioni sono di natura civilistica ed afferiscono un possibile, anche se anomalo, sviluppo del contratto (Sez. 2, 28174/2018).

Integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l’autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera (Sez. 7, 33299/2018).