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Art. 642 - Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

1. Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni (1).

2. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 33, comma 1-bis, DL 1/2012, convertito, con modificazioni, con L. 27/2012.

(2) Articolo così sostituito dall’art. 24, L. 273/2002.

Rassegna di giurisprudenza

Il reato di frode in assicurazione di cui all’art. 642 non presenta una natura plurioffensiva, in quanto è volto esclusivamente a tutelare il patrimonio delle imprese assicuratrici dai comportamenti contrari alla buona fede contrattuale, sicché gli unici soggetti titolari del diritto di proporre una valida querela sono la compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro e quella debitrice e non anche la persona danneggiata dal reato (Sez. 2, 20988/2021).

Il reato previsto dall’art. 642  è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio - che non si identifica necessariamente nell’indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo; ne deriva pertanto affermare che in caso di truffa alla compagnia assicurativa attuata mediante una falsa denuncia di sinistro, il reato si consuma al momento della presentazione della dichiarazione non rispondente alla verità dei fatti senza che rilievo decisivo possa avere poi la liquidazione dell’indennizzo, tanto più se ad ottenere la liquidazione della somma sia non l’autore della falsità bensì altro e diverso soggetto (Sez. 2, 5409/2021).

Il reato previsto dall’art. 642 è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio  che non si identifica necessariamente nell’indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione  ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo (Sez. 2, 8105/2016).

L’art. 642 costituisce un’ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all’art. 640. Nel primo, infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell’assicuratore (Sez. 2, 8786/2019).

In tema di frode assicurativa, la falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, prevista dall’art. 642 c.p., può essere integrata tanto da una falsità materiale quanto da una falsità ideologica poiché la norma, a differenza di quelle in tema di reati di falso, non distingue espressamente tra i due tipi di falsità (Sez. 2, 9553/2021).

In tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall’art. 642, le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo (Sez. 2, 1731/2018).

In tema delitto di denuncia di sinistro non accaduto punito dall’art. 642, comma secondo, il diritto di querela spetta sia alla compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, perché entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce (Sez. 2, 24075/2017).

Integra il reato di cui all’art. 642, e non quello di truffa aggravata, la richiesta di risarcimento del danno avanzata mediante presentazione di false denunce di sinistro stradale e falsa documentazione medica, ad una società assicuratrice in liquidazione ed evasa dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (Sez. 2, 25128/2016).

L’art. 642, strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare, prevede nei suoi commi primo e secondo cinque diverse fattispecie di reato  in particolare, il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza, nel comma primo; la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro, nel comma secondo  che, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro (Sez. 2, 1856/2014).

L’occultamento delle cose di proprietà, elemento materiale del reato di danneggiamento dei beni assicurati, può sostanziarsi anche in una condotta meramente omissiva (Sez. 2, 24340/2010).

Non risponde del reato di cui all’art. 642 il soggetto che utilizzi il certificato assicurativo di una vettura ed il relativo contrassegno, entrambi contraffatti, qualora non sussista un valido contratto assicurativo tra il soggetto agente e la compagnia (Sez. 2, 41261/2006).

L’oggetto materiale del delitto di cui al primo comma dell’art. 642, che punisce tra l’altro chi distrugga, disperda, deteriori od occulti un bene al fine di trarre vantaggio da un contratto assicurativo, può consistere unicamente in cosa di proprietà dell’agente, di talché il reato non sussiste quando la condotta riguardi un bene posseduto dallo stesso agente in forza di un negozio di locazione finanziaria, privo di immediato effetto di traslazione della proprietà, a nulla rilevando l’identità di colui che abbia stipulato il contratto assicurativo (Sez. 6, 23810/2004).

Il momento consumativo del reato di cui all’art. 642 va individuato, anche nell’ipotesi aggravata prevista dal comma 3 di raggiungimento del fine, nel momento in cui si realizza la fraudolenta distruzione della cosa assicurata (Sez. 1, 8064/1998).

La norma di cui all’art. 642, che prevede il reato di fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona al fine di conseguire il prezzo di un’assicurazione contro infortuni, con la locuzione «infortuni» non intende riferirsi solo alle evenienze lesive della persona, ma abbraccia tutti gli eventi che producano un danno patrimoniale alle cose assicurate; ne consegue che tale reato concorre con quello di incendio, se quest’ultimo investa la cosa propria, volontariamente in tal modo distrutta, ai fini di frode dell’assicurazione (Sez. 1, 7745/1997).

L’aggravante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità può ritenersi sussistente anche nel caso di delitto tentato, qualora il giudice abbia accertato che il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa sarebbe stato di rilevante gravità se il reato fosse stato portato a compimento (Sez. 2, 548/1988).