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CAPO II - DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

Art. 640 - Truffa

1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 (1).

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 (2):

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; (3)

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5) (4).

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, primo comma, numero 7 (5).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

(2) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

(3) l'inciso "o dell'Unione europea" è stato aggiunto dall'art. 1, lettera e) del D. Lgs. 75/2020.

(4) Numero aggiunto dal comma 28 dell’art. 3, L. 94/2009.

(5) Comma aggiunto dall’art. 98, L. 689/1981 e di seguito modificato dal DLGS 36/2018.

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Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1)

1. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni (2), finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 22, L. 55/1990.

(2) La parola "sovvenzioni" è stata inserita dall'art. 2, comma 1, lettera d), DL n. 13/2022.

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Art. 640-ter - Frode informatica (1)

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. (2)

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti  (3).

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7 (4).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 10, L. 547/1993.

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), D. Lgs. 184/2021.

(3) Comma inserito dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 9, DL 93/2013 convertito con L. 119/2013.

(4) Comma così modificato dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 9, DL 93/2013 convertito con L. 119/2013 e poi ulteriormente modificato dal DLGS 36/2018.

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Art. 640-quater - Applicabilità dell’articolo 322-ter (1)

1. Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell’articolo 322-ter.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 300/2000.

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Art. 640-quinquies - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (1)

1. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 48/2008.

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Art. 641 - Insolvenza fraudolenta

1. Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516 (1).

2. L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 642 - Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

1. Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni (1).

2. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 33, comma 1-bis, DL 1/2012, convertito, con modificazioni, con L. 27/2012.

(2) Articolo così sostituito dall’art. 24, L. 273/2002.

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Art. 643 - Circonvenzione di persone incapaci

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 644 - Usura

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 (1).

2. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

3. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (2).

4. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

5. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.

6. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni (3).

(1) Comma così modificato dall’art. 2, L. 251/2005.

(2) Il limite, previsto dal presente comma, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito dall’art. 2, L. 108/1996.

(3) Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 108/1996.

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Art. 644-bis - Usura impropria (1)

[1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un’altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

3. Si applica la disposizione del terzo comma dell’articolo 644.]

(1) Articolo aggiunto dall’art. 11-quinquies, comma secondo, DL 306/1992 convertito in L. 356/1992 e poi abrogato dall’art. 1, L. 108/1996.

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Art. 644-ter - Prescrizione del reato di usura (1)

1. La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 11, L. 108/1996.

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Art. 645 - Frode in emigrazione

1. Chiunque con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 (1).

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 646 - Appropriazione indebita

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000 (1).

2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

[3. Si procede d’ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell’articolo 61] (2).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981 ed ulteriormente aumentata dalla L. 3/2019.

(2) Comma abrogato dal DLGS 36/2018.

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Art. 647 - Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (1)

[1. È punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 309:

1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate;

2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

2. Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 309.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. e), DLGS 7/2016.

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Art. 648 - Ricettazione

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 (1). La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis) (2).

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. (3)

3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. (3)

4. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione fino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. (4)

5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato (5) da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato (5).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

(2) Comma così modificato dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 8, DL 93/2013 convertito con L. 119/2013.

(3) Comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c) n. 1, D. Lgs. 195/2021.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c) n. 2, D. Lgs. 195/2021.

(5) La parola reato è stata introdotta al posto della precedente parola delitto dall'art. 1, comma 1, lettera c), n. 3, D. Lgs. 195/2021.

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Art. 648-bis - Riciclaggio (1)

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto [non colposo] (2), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 (3).

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. (4)

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, DL 59/1978 e successivamente sostituito prima dall’art. 23, L. 55/1990 e poi dall’art. 4, L. 328/1993.

(2) L'inciso "non colposo" è stato soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera c), n. 1, D. Lgs. 295/2021.

(3) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, L. 186/2014.

(4) Comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), n. 2, D. Lgs. 295/2021.

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Art. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (1)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 (2).

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. (3)

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

4. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al quarto (4) comma dell’articolo 648.

4. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 24, L. 55/1990 e poi così sostituito dall’art. 5, L. 328/1993.

(2) Comma così modificato dall’art. 3, comma 2, L. 186/2014.

(3) Comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), n. 1, D. Lgs. 295/2021.

(4) Il passato riferimento al secondo comma è stato sostituito dall'attuale dall'art. 1, comma 1, lettera e), n. 2, D. Lgs. 295/2021.

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Art. 648-ter.1 - Autoriciclaggio (1)

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto [non colposo(2), impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. (3)

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilità la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. (4)

4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416-bis.1.

5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

6. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

7. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

8. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 3, L. 186/2014.

(2) L'inciso "non colposo" è stato soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 1, D. Lgs. 295/2021.

(3) Comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 2, D. Lgs. 295/2021.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 3, D. Lgs. 295/2021.

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Art. 648-quater - Confisca (1)

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato (2).

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

3. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti (3).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 63, DLGS 231/2007.

(2) Comma così modificato dall’art. 3, comma 4, lett. a), L. 186/2014.

(3) Comma così modificato dall’art. 3, comma 4, lett. b), L. 186/2014.

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