Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1)
1. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni (2), finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 22, L. 55/1990.
(2) La parola "sovvenzioni" è stata inserita dall'art. 2, comma 1, lettera d), DL n. 13/2022.
Rassegna di giurisprudenza
Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) (SU, 20664/2017).
Per oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, la differenza tra il reato di cui all’art. 640-bis e quello di cui all’art. 316-ter sta nella diversa attività cui è tenuto l’ente pubblico sostanzialmente ingannato dalla presentazione di falsa documentazione, nel senso che se l’attività è meramente ricognitiva e consiste nel fatto che l’ente erogatore si limita a prendere atto del contenuto della documentazione prodotta si versa nell’ipotesi di cui all’art. 316-ter mentre se è tenuto ad effettuare i controlli ed è tratto in inganno la condotta ricade nell’alveo di cui all’art. 640-bis (Sez. 2, 10257/2019).
Il riferimento sia dell’art. 316-ter come pure dell’art. 640-bis a “contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate” è tanto deliberatamente generico da escludere che nella definizione delle fattispecie penali si sia inteso recepire un improbabile linguaggio tecnico, peraltro certamente non desumibile dalla ricchissima legislazione premiale di cui si avvale da decenni l’intervento pubblico, anche europeo, allo scopo di orientare o sostenere le più diverse attività economiche e sociali. Allo scopo di definire l’ambito di applicazione delle fattispecie in discussione, occorre piuttosto fare specifico riferimento alla legislazione penale di settore, in particolare alle leggi 55/1990, 86/1990 e 300/2000, che hanno introdotto nel codice penale gli art. 316-bis, 316-ter, 640-bis, destinati a reprimere appunto gli abusi e le frodi connessi a tali erogazioni pubbliche. Per quanto di interesse in questa sede, il tratto differenziale tra le fattispecie di cui all’art. 316-bis e quelle di cui agli artt. 316-ter e 640-bis è rinvenibile nella violazione del vincolo di destinazione che grava sulle erogazioni ottenute, e che pacificamente non grava sulle erogazioni a fini assistenziali, mentre le differenze tra la fattispecie di cui all’art. 316-ter e il delitto di truffa di cui all’art. 640-bis discendono dai connotati delle condotte nel senso che la condotta di cui all’art. 316-ter non implica la induzione in errore o un danno per l’ente erogatore sicché il reato è ravvisabile in quelle situazioni del tutto marginali, come quella del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale perché il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l’effettivo accertamento da parte dell’erogatore dei presupposti del singolo contributo, ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche, sicché, in questi casi, l’erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale dichiarazione del richiedente (SU, 16568/2007).
Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni per la mancanza, nel primo reato, dell'elemento dell'induzione in errore mediante artifici e raggiri. In particolare integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter, ma non quello ex art.640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), la condotta di mero mendacio - nella fattispecie mediante omissione di informazioni dovute - mentre l'accertamento dell'induzione in errore costituisce un giudizio sul fatto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Sez. 6, 20932/2022).
Risponde del reato di cui all’art. 640-bis e non di quello di cui all’art. 316-ter la persona, che delegata dall’avente diritto alla riscossione della pensione, dichiara falsamente l’esistenza in vita del delegante, incidendo in tal modo fraudolentemente sull’attività valutativa e non meramente ricognitiva dell’ente erogatore (Sez. 2, 40260/2017).
Nel reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, la falsificazione anche di uno soltanto dei contratti sui quali si basa la richiesta di contributo rivolta all’Unione europea, con induzione in errore dell’Autorità concedente, determina l’illiceità dell’intero contributo erogato, che diviene complessivamente “profitto ingiusto”, ai sensi dell’art. 640-bis (Sez. 2, 53650/2016).
In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis), la confisca del profitto non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all’erario della somma anticipata dallo Stato, giacché tale comportamento elimina in radice l’oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante i principi dettati dagli articoli 3, 23 e 25 Cost. ai quali l’interpretazione dell’art. 640-quater deve conformarsi (Sez. 3, 44446/2013).
La condotta del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può essere integrata anche da fatti consistenti in una “immutatio veri” di per sé non costituente il reato di falso (Sez. 2, 35197/2013).
Nel caso in cui la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche riguardi l’erogazione di mutui agevolati, il profitto realizzato dall’agente (che consiste nella percezione della somma mutuata dall’istituto finanziario) coincide con il danno patrimoniale subito dall’ente erogante, ed è equivalente all’importo del finanziamento indebitamente ottenuto (Sez. 2, 35355/2011).
In materia di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dall’art. 640-bis, va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell’attuazione di un interesse pubblico.
Ne consegue che le somme provenienti da un pubblico finanziamento, anche in ragione dell’obbligo di rendiconto e di restituzione degli eventuali residui di gestione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell’ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate (Sez. 2, 19539/2011).
Integra il reato di truffa aggravata, e non l’illecito amministrativo di cui all’art. 5 DLGS 375/1993, il fatto di chi, mediante false denunce aziendali, abbia ottenuto l’erogazione di prestazioni previdenziali non dovute, inducendo in errore i competenti istituti (fattispecie nella quale l’INPS era stato indotto ad erogare prestazioni previdenziali non dovute attraverso false denunce di assunzione di braccianti agricoli) (Sez. 5, 14479/2011).
Il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche suddivise in più rate somministrate in tempi diversi è reato a consumazione prolungata ed è pertanto configurabile la responsabilità dell’ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso ai sensi del DLGS 231/2001 qualora anche solo l’ultima erogazione sia stata percepita dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto (Sez. 2, 28683/2010).
Il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma già nel momento del versamento da parte dell’ente erogante dei finanziamenti richiesti attraverso la presentazione di un preventivo di spesa artatamente “gonfiato”, anche quando sia previsto a carico del richiedente l’obbligo di successiva rendicontazione sull’effettivo impiego delle somme percepite (Sez. 2, 4839/2010).
Integra il reato di cui all’art. 10-quater DLGS 74/2000, e non quello di truffa aggravata,il comportamento fraudolento di porre in compensazione, ex art. 17 DLGS 241/1997, partite debitorie in favore del Fisco con crediti inesistenti, sussistendo tra le fattispecie un rapporto di specialità unilaterale (Sez. 2, 35968/2009).
Il momento consumativo del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna anche la fine dell’aggravamento del danno, in ragione della natura di reato a consumazione prolungata (Sez. 2, 26256/2007).
È ammissibile il concorso tra il reato di truffa aggravata in danno dello Stato e quelli di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non operando, nel rapporto tra i suddetti illeciti penali, il principio di specialità, la cui sussistenza va verificata sulla base del raffronto tra le norme incriminatrici, scomposte nei loro singoli elementi, e della individuazione dei beni giuridici protetti (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui le fatture erano state emesse ed utilizzate da una società fittiziamente fatta figurare come acquirente di merci provenienti dall’estero e quindi tenuta a riscuotere, all’atto della rivendita, l’IVA dovuta per l’importazione, per versarla quindi all’Erario; adempimento, questo, che, però, risultava sistematicamente omesso, in quanto le relative somme venivano incamerate dagli effettivi destinatari delle merci importate) (Sez. 5, 6825/2007).
Il reato di truffa aggravata ed il reato di frode fiscale (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) sono in rapporto di specialità, perché l’uno si connota per l’evento di danno, consistente nel conseguimento di un indebito vantaggio, e l’altro è invece un reato di mera condotta e di pericolo, la cui consumazione prescinde dal verificarsi dell’evento di danno, che specifica, come elemento finalistico, il dolo, con la conseguenza che, verificandosi l’assorbimento nel reato di frode fiscale di quello di truffa aggravata, è impedita l’applicazione della confisca per equivalente, non prevista dalla legge anche per la frode fiscale (Sez. 2, 5656/2007).
In relazione alla fattispecie di cui all’art. 640-bis, in forza del combinato disposto degli artt. 322-ter e 640-quater, il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche beni o valori equivalenti al profitto del reato (Sez. 1, 30790/2006).
Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis), nella condotta dell’agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l’erogazione dell’indennità da «reddito minimo di inserimento», in quanto si tratta di un tipo di contributo che rientra nell’ambito delle erogazioni pubbliche di natura assistenziale, che come tali non sono prese in considerazione dalle norme incriminatrici sopra citate, che si riferiscono esclusivamente ai casi di illecita o fraudolenta percezione di contributi pubblici di carattere economico-finanziario a sostegno dell’economia e delle attività produttive (Sez. 6, 26919/2005).
Il reato di indebito conseguimento di contributi a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia si perfeziona con la cosciente prospettazione di notizie o dati falsi nelle domande dirette ad attenere gli aiuti comunitari (Sez. 3, 41265/2004).
In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis), integrano gli artifici e raggiri, idonei ad indurre in inganno l’ente erogatore, le false dichiarazioni del privato – che richieda alla Regione un contributo straordinario per l’abbattimento di tutti i bovini della sua stalla, affetti da brucellosi – in ordine all’intervenuto abbattimento di tutti gli animali presenti nella stalla, mentre in realtà alcuni erano stati tenuti in vita e occultati alla visita degli ispettori (Sez. 5, 21083/2004).
Nel delitto di cui all’art. 640-bis (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche) il danno patrimoniale dell’ente pubblico si identifica non con il lucro cessante, bensì soltanto con il «danno emergente» sorto al momento della elargizione in denaro in conseguenza di una falsa prospettazione riguardante la spesa. Ne consegue che è ravvisabile il suddetto delitto nell’ipotesi in cui, al di là della effettiva realizzazione dei lavori finanziati, siano state prospettate modalità di esecuzione degli stessi del tutte diverse da quelle utilizzate (Sez. 6, 38/2004).
La truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall’art. 640-bis costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all’art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato (in applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di prescrizione pronunciata dal giudice di merito previa concessione di attenuanti equivalenti alla circostanza aggravante) (SU, 26351/2002).