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Art. 646 - Appropriazione indebita

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000 (1).

2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

[3. Si procede d’ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell’articolo 61] (2).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981 ed ulteriormente aumentata dalla L. 3/2019.

(2) Comma abrogato dal DLGS 36/2018.

Rassegna di giurisprudenza

Elementi strutturali del reato

L’essenza ed il fondamento del reato di appropriazione indebita consistono nella lesione del diritto di proprietà o di altro diritto reale mediante l’abuso di cosa o denaro altrui; in altri termini, nell’appropriazione indebita il denaro o la cosa mobile di cui l’agente si appropria, non fanno mai parte ab origine del “patrimonio” del possessore, ma si tratta sempre di denaro o di cose di “proprietà” diretta od indiretta di altri, che pur confluendo per una determinata ragione nel “patrimonio” dell’agente, non divengono, proprio per il vincolo di destinazione che le caratterizza, di sua proprietà, in deroga come espressamente previsto dall’art. 646 ai principi del diritto civile in tema di acquisto della proprietà delle cose fungibili.

Di conseguenza, ove l’agente dia alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo per cui la possiede, ovvero a richiesta o alla scadenza non restituisca la cosa o il denaro, commette il reato di appropriazione indebita. Non è decisiva, per considerare integrato il reato di appropriazione indebita, la circostanza che la condotta attenga a beni fungibili, quali il denaro, o infungibili. In sostanza, è la stessa formulazione normativa che, riferendosi al “denaro” o ad “altra cosa mobile altrui” quale oggetto della condotta di appropriazione, che impone all’interprete di considerare il denaro, al quale l’agente ha dato una destinazione diversa da quella dovuta, come se fosse una qualsiasi altra cosa mobile infungibile.

In tale prospettiva, allora, solo se l’inadempiente ha ricevuto il denaro o la cosa per impiegarli o destinarli nell’interesse del terzo, la sua condotta di apprensione (appropriazione) e sottrazione (espropriazione) del bene alla destinazione in vista della quale ne aveva acquisito la disponibilità, costituirà, indipendentemente dalla circostanza che il bene sia infungibile, appropriazione indebita, rilevante ai sensi dell’art. 646. Al contrario, invece, non potrà ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio, non conferite e vincolate a tale scopo (Sez. 2, 6958/2019).

Costituisce ius receptum il principio secondo cui il possesso in senso penalistico si configura quando vi sia una autonoma disponibilità della cosa al di fuori della altrui sfera di vigilanza o custodia. Invece, quando sussiste un semplice rapporto materiale tale possesso non sussiste e si configura, quindi, il reato di furto. Tale apprezzamento è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, consacrata dalle Sezioni unite: il possesso, inteso nella peculiare accezione propria della sfera penalistica, è costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione dì fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne (SU, 40354/2013). In altri termini, il possesso penalistico implica una signoria di fatto che consente di fruire e disporre della cosa in modo indipendente, al di fuori della sfera di vigilanza e controllo di una persona che abbia su di essa un potere giuridico maggiore. Si tratta di un’autonomia che può essere definita in termini negativi: non vi è signoria di fatto del dominus, né altrui custodia o vigilanza. Entro tale ordine concettuale, conviene ripeterlo, si usano in una peculiare accezione penalistica i termini possesso e possessore. Tale soluzione interpretativa consente di definire con sufficiente chiarezza la linea di confine tra furto ed appropriazione indebita. La detenzione qualificata non rende ipotizzabile la sottrazione da parte dello stesso detentore che, invece, ben può rendersi protagonista di atti di appropriazione indebita. Il possesso penalistico di cui si parla non è necessariamente caratterizzato da immediatezza, a differenza di quello civilistico che, come è noto, può configurarsi anche per mezzo di altra persona. Esso, peraltro, non implica necessariamente una relazione fisica con il bene. È concepibile pure il possesso a distanza, quando vi sia possibilità di ripristinare ad libitum il contatto materiale; o anche solo virtuale, quando vi sia effettiva possibilità di signoreggiare la cosa. Per ripetere un antico ed efficace esempio, il possessore della valigia rimane tale anche se essa è nelle mani del portabagagli che è, invece, mero detentore. L’indicata interpretazione della fattispecie attribuisce rilievo anche alla relazione possessoria non sorretta da base giuridica, clandestina o addirittura illecita, con la conseguenza che costituisce furto pure la sottrazione della refurtiva al ladro. Tale soluzione, come si è visto, è accreditata anche dalla giurisprudenza di legittimità e trova tradizionale, razionale giustificazione nella considerazione che la spoliazione in danno del ladro, riguardata nell’ottica pubblicistica del diritto penale, non rende meno aggressiva e biasimevole la condotta e giustifica la reazione punitiva. Per quel che qui maggiormente interessa, la qualificata relazione di fatto di cui si parla può assumere diverse sfumature, che comprendono senz’altro il potere di custodire, gestire, alienare il bene. Ai fini della delimitazione dei confini tra il reato di furto e quello di appropriazione indebita, possono rientrare nella nozione di possesso vari casi di detenzione, ma deve comunque trattarsi di detenzione “nomine proprio” e non in “nomine alieno”, come in tutti i casi di persone che abbiano la disponibilità materiale della cosa ad altri appartenente in virtù del rapporto di dipendenza che le lega al titolare del diritto. Perché ci sia appropriazione indebita e non furto, dunque, occorre che l’agente abbia un autonomo potere di fatto sulla cosa, che sfugge a qualsiasi possibilità di controllo da parte del proprietario o di chi vanti un potere giuridico prevalente su questa (Sez. 4, 8128/2019).

Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del proprietario, cioè nel momento in cui l’agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria (nella specie, la Corte ha ritenuto perfezionato il delitto di appropriazione indebita della documentazione relativa al condominio da parte di colui che ne era stato amministratore, non nel momento della revoca dello stesso e della nomina del successore, bensì nel momento in cui l’agente, volontariamente negando la restituzione della contabilità detenuta, si era comportato uti dominus rispetto alla “res”) (Sez. 6, 8303/2019).

In tema di appropriazione indebita, il fondamento del reato di cui all’art. 646 deve essere individuato nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l’autonoma disponibilità della “res”, dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro (Sez. 2, 11635/2019).

Ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l’agente violi, attraverso l’utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, non essendo sufficiente il semplice inadempimento all’obbligo di restituire somme in qualunque forma ricevute in prestito (Sez. 2, 11635/2019).

L’ingiusto profitto, per conseguire il quale è posta in essere la condotta di appropriazione indebita, non deve connotarsi necessariamente in senso patrimoniale, ben potendo essere di diversa natura (Sez. 5, 7568/2019).

Qualora la detenzione non sia giustificata da un rapporto negoziale, assume rilievo anche la condotta posta in essere da chi, in qualunque modo, ometta volontariamente di provvedere alla doverosa restituzione dei beni ovvero provveda ad una collocazione degli stessi tali da renderli irreperibili in caso di ricerche da parte dell’avente diritto alla restituzione o dell’AG (Sez. 2, 7273/2019).

 

Rapporto con altri reati

I reati di appropriazione indebita e di bancarotta patrimoniale, pur essendo fattispecie tra loro strutturalmente diverse, contemplano elementi costitutivi che danno luogo ad un reato complesso ex art. 84, sicché gli stessi fatti riconducibili nel reato di appropriazione indebita possono essere contestati, dopo la declaratoria di fallimento, come bancarotta (Sez. 5, 48743/2014). Si è precisato, infatti, che le due fattispecie sono strutturalmente diverse, integrando, se consumate contestualmente, un reato complesso con assorbimento del delitto di appropriazione indebita in quello di bancarotta fraudolenta, e, se realizzate in tempi diversi, un reato progressivo, con conseguente applicazione, nel caso di specie, dell’art. 170 (Sez. 5, 14366/2019).

Integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di sottrazione di cose comuni, la condotta di colui che faccia propria la cosa mobile di cui sia già possessore, pur se a titolo di compossesso “pro indiviso”, non essendo possibile, infatti, configurare una “sottrazione” da parte di chi si trovi attualmente, anche se solo pro quota, in possesso del bene (Sez. 5, 7568/2019).

Sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l’artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione mentre ricorre l’appropriazione indebita quando gli artifizi e raggiri sono posti in essere dall’agente dopo l’appropriazione del denaro a soli fini dissimulatori. L’elemento differenziale tra i due reati riposa, quindi, su un accertamento di fatto che attrae la condotta nell’ambito dell’art. 640 quando la consegna della cosa è stata ottenuta mediante l’inganno mentre se il possesso della cosa da parte dell’agente è frutto di una volontà non viziata della persona offesa si verte nell’ipotesi di cui all’art. 646 (Fattispecie nella quale l’imputato era stato chiamato a rispondere dei reati di truffa e di appropriazione indebita, nonostante la sua condotta fraudolenta non avesse preceduto la consegna del denaro ma fosse stata posta in essere successivamente, allo scopo di dissimulare la conversione fattane in proprio profitto. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa, eliminando la relativa pena) (Sez. 2, 39274/2021).

Casistica

Non integra il delitto di cui all’art. 646 la condotta del soggetto danneggiato che ometta di versare al difensore la somma di denaro direttamente liquidata in proprio favore dall’ente assicurativo a titolo di spese legali, poiché tale somma è di esclusiva proprietà della parte ed il pagamento della prestazione al professionista costituisce un obbligo interno al rapporto di mandato, con conseguente rilievo esclusivamente civilistico (Fattispecie nella quale la corte di appello aveva confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di appropriazione indebita di una somma di denaro appartenente al suo avvocato di fiducia per le spese legali, della quale aveva il possesso in quanto ricompresa nell’importo di un assegno da lui negoziato che portava la somma ottenuta da una compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento del danno. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste) (Sez. 2, 15918/2022)

Non integra il delitto di appropriazione indebita ma, eventualmente, solo un inadempimento civilistico, la condotta dell’agente che si rifiuti di restituire il denaro per il quale - al momento della consegna - non sia stata pattuita, con il proprietario del medesimo, una destinazione specifica, in quanto il bene, entrando a far parte del patrimonio dell’accipiens, diventa di sua proprietà. Di conseguenza, costituisce mero inadempimento civilistico, la condotta del soggetto opzionato in vista della promessa di vendita di cosa futura che, a seguito della impossibilità di adempiere, non restituisca al soggetto opzionante la somma ricevuta a titolo di acconto sul prezzo futuro pattuito, in quanto la somma non è stata corrisposta al percettore con uno specifico vincolo di destinazione, ma è stata erogata a titolo di prezzo, parziale, della futura compravendita (Fattispecie nella quale gli imputati, dopo aver ricevuto una somma di denaro dalla persona offesa a titolo di acconto sul prezzo della futura vendita immobiliare promessa, avevano ritenuto di non accedere più alla stipula del contratto preliminare e di non restituire le somme ricevute in acconto. La Corte, enunciando il suddetto principio di diritto, ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste) (Sez. 2, 23783/2021).

I dati informatici, contenenti files, sono qualificabili “cose mobili” ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato”. Il file, pur non potendo essere materialmente percepito dal punto di vista sensoriale, possiede una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrano l’esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i files possono essere conservati e elaborati. L’assunto da cui muove l’orientamento maggioritario, giurisprudenziale e della dottrina, nel ritenere che il dato informatico non possieda i caratteri della fisicità, propri della “cosa mobile” (nella nozione penalistica di quel termine) non è, dunque, condivisibile; al contrario, una più accorta analisi della nozione scientifica del dato informatico conduce a conclusioni del tutto diverse. Va considerata la capacità del file di essere trasferito da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie caratteristiche strutturali, così come la possibilità che lo stesso dato viaggi attraverso la rete Internet per essere inviato da un sistema o dispositivo ad un altro sistema, a distanze rilevanti, oppure per essere “custodito” in ambienti “virtuali” (corrispondenti a luoghi fisici in cui gli elaboratori conservano e trattano i dati informatici); caratteristiche che confermano il presupposto logico della possibilità del dato informatico di formare oggetto di condotte di sottrazione e appropriazione.
In conclusione, pur se difetta il requisito della apprensione materialmente percepibile del file in sé considerato (se non quando esso sia fissato su un supporto digitale che lo contenga), di certo il file rappresenta una cosa mobile, definibile quanto alla sua struttura, alla possibilità di misurarne l’estensione e la capacità di contenere dati, suscettibile di esser trasferito da un luogo ad un altro, anche senza l’intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall’uomo (Sez. 2,  11959/2020).

Realizza il reato di appropriazione indebita la condotta dell’esercente la professione forense, che trattenga somme consegnate dal cliente per una determinata finalità allorché, cessato il rapporto, le stesse non vengano restituite (Sez. 6, 15318/2019).

Il delitto ex art. 646 non è integrato in caso di trattenimento di somme riscosse a nome e per conto del cliente da parte dell’esercente la professione forense, creditore, a sua volta, di quest’ultimo per spese e competenze relative ad incarichi professionali espletati, qualora si tratti di un credito esistente, certo nell’ammontare ed esigibile (Sez. 2, 5499/2014).

Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell’amministratore condominiale che, ricevute le somme di denaro necessarie dai condomini, ometta di effettuare i dovuti pagamenti senza necessità di provare la diversa destinazione impressa alle somme attraverso l’individuazione di atti di disposizione versare i contributi previdenziali per il servizio di portierato (Sez. 7, 9578/2019).

La sola circostanza della destinazione delle somme dei condomini per fini diversi da quelli strettamente inerenti alla gestione condominiale integra in sé la condotta tipica dell’appropriazione indebita (Sez. 7, 9537/2019).

Risponde del delitto di appropriazione indebita il mandatario che, in violazione del mandato a vendere, trattenga per sé definitivamente le cose affidategli per la vendita (Sez. 2, 11570/2012), così come il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante (Sez. 2, 23347/2016) e ancora il mandatario (cui sia stato conferito il mandato di gestire i rapporti con clienti del mandante per servizi turistici) incaricato di incassare il corrispettivo dei servizi forniti e trasferirlo alla proprietà, ove trattenga le somme riscosse (Sez. 7, 9533/2019).

Non concretizza il reato di appropriazione indebita, né eventualmente quello di furto, la violazione dell’obbligo di custodia dei beni da parte dell’obbligato, in assenza della prova di comportamenti dolosamente preordinati a favorirne l’occultamento, l’appropriazione o l’impossessamento da parte di altri soggetti (Sez. 2, 360/2019).

In tema di appropriazione indebita, la omessa restituzione della cosa alla controparte che ne ha fatto richiesta in pendenza di un rapporto contrattuale non integra, di per sé, il reato di cui all’art. 646 in quanto non modifica il rapporto tra il detentore ed il bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione “uti dominus” e l’intenzione soggettiva di interversione del possesso, ma si riflette in un inadempimento di esclusiva rilevanza civilistica (Sez. 2, 8862/2019).

Il procedimento in esame ha ad oggetto un reato  l’appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’art. 61, primo comma, n. 11  che, originariamente previsto nel codice come procedibile d’ufficio, è divenuto, assieme ad altri, procedibile a querela della persona offesa per effetto del DLGS 36/2018, entrato in vigore il 9 maggio successivo. Si pone quindi il problema di definire l’impatto di tale innovazione sui reati commessi antecedentemente, per i quali sia già iniziato il procedimento.

Ferma la pacifica retroattività della nuova disciplina per effetto delle previsioni contenute nella normativa transitoria e della sua applicabilità anche nel corso del giudizio di legittimità, le Sezioni unite sono state chiamate a chiarire l’eventuale rilevanza di limiti alla operatività della detta norma transitoria in relazione a procedimenti per i quali sia stato presentato, come nella fattispecie, ricorso per cassazione inammissibile. Con recente decisione (SU, 40150/2018), hanno stabilito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del DLGS 36/2018 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l’inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma 2, del predetto decreto per l’eventuale esercizio del diritto di querela.

Al riguardo si è espressamente ritenuto che “la disciplina transitoria dell’art. 12 DLGS 36/2018 ha regolato positivamente la retroattività del nuovo regime di procedibilità e le condizioni alle quali esso opera, senza peraltro che dalla norma stessa o dalla disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla abolitio criminis possano trarsi argomenti per sostenere che le innovazioni che introducono la procedibilità a querela, nel rapporto con il ricorso inammissibile, non sarebbero da uniformare al trattamento riservato, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, ai mutamenti favorevoli in tema, in generale, di cause di non punibilità ed in particolare di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale: retroattività, col limite della presentazione di ricorso inammissibile”.

Ad ulteriore avallo di simile conclusione, si evidenzia come, in ogni caso una volontà espressa in senso affermativo dalla persona offesa nulla apporterebbe all’interesse dell’imputato al proscioglimento”, mentre “in caso ... di esito negativo, a fronte pure di un prolungamento sine die dei tempi processuali, si consentirebbe il consolidarsi di una condizione di improcedibilità con impropri effetti sananti delle inammissibilità che affliggevano il ricorso proposto” (Sez. 7, 10759/2019).

In tema di leasing, il mero inadempimento dei canoni, cui consegue la risoluzione di diritto del contratto, non integra, di per sé, il reato di cui all’art. 646 che, invece, si perfeziona solo nel momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene “uti dominus”, non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto e sul quale non ha più alcun diritto (Sez. 2, 25282/2016).

Nel caso del noleggio di breve durata, allo scadere del termine del noleggio, si configura un obbligo di restituzione tempestiva che, ove non adempiuto ed in assenza di giustificazioni in ordine alla mancata restituzione, consente di ritenere configurata l’interversio possessionis necessaria per integrare il reato di appropriazione indebita (Sez. 2, 6998/2019).