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Art. 645 - Frode in emigrazione

1. Chiunque con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 (1).

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 645, riferendosi genericamente alle mendaci asserzioni ed alle false notizie, che costituiscono i mezzi di esecuzione del reato, non opera alcuna distinzione fra quelle concernenti fatti o circostanze relative alla possibilità di emigrare e quelle concernenti fatti o circostanze relativi alle condizioni che si troveranno emigrando (Sez. 3, 1399/1968).

L’emigrazione degli italiani all’estero deve avvenire per tramite del Ministero del lavoro e degli uffici periferici (Uffici provinciali del lavoro). Ogni altra forma di espatrio è illegale perché può esporre i lavoratori a sfruttamento o da parte dei datori di lavoro o da parte degli affaristi che vivono ai margini di tale attività (Sez. 3, 56/1967).