Art. 648-quater - Confisca (1)
1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato (2).
2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
3. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti (3).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 63, DLGS 231/2007.
(2) Comma così modificato dall’art. 3, comma 4, lett. a), L. 186/2014.
(3) Comma così modificato dall’art. 3, comma 4, lett. b), L. 186/2014.
Rassegna di giurisprudenza
Nel caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all’art. 648-quater, disposta per l’intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (fattispecie nella quale il GUP, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, aveva disposto nei confronti di ciascun imputato la confisca dell’intero ammontare del profitto conseguito dal reato commesso in concorso tra loro. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse degli imputati) (Sez. 2, 21822/2022).
Il legislatore quando ha inteso consentire la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del profitto, del prodotto o del prezzo del reato, anche in ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 CPP, ha coniato norme ad hoc: ad esempio quella di cui all’art. 240-bis; di cui all’art. 322-ter; di cui all’art. 644, ultimo comma; di cui all’art. 648-quater e di cui all’art. 12-bis DLGS 74/2000 per i reati tributari (Sez. 5, 10438/2019).
In caso di concorso di persone nel reato, la confisca “per equivalente” prevista dall’art. 648-quater può essere disposta per ciascuno dei concorrenti per l’intera entità del profitto (Sez. F, 33409/2009).
La confisca per equivalente prevista dall’art. 648-quater non può essere applicata a delitti commessi anteriormente all’introduzione nell’ordinamento della confisca medesima, trattandosi di un istituto che ha valenza sanzionatoria e soggiace pertanto al principio di legalità ed ai suoi corollari, ivi compreso il divieto di retroattività sfavorevole (Sez. F, 33409/2009).