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Art. 345 - Offesa all’autorità mediante danneggiamento di affissioni (1)

[1. Chiunque, per disprezzo verso l’autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell’autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.]

(1) Articolo depenalizzato dall’art. 38, DLGS 507/1999.

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