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Art. 722 - Pena accessoria e misura di sicurezza

1. La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.

Rassegna di giurisprudenza

Nei casi dell’articolo 240, comma 1 e comma 2, n. 1, come in quello dell’articolo 722, essendo richiesta la condanna, la confisca se il reato è estinto non può essere disposta, mentre a una diversa conclusione deve pervenirsi nel caso dell’articolo 240, comma 2, n. 2, che impone la confisca anche nel caso di proscioglimento (Sez. 3, 15126/2018).