CAPO II - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE

SEZIONE I - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DEI COSTUMI

Art. 718 - Esercizio di giuochi d’azzardo

1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a euro 206 (1).

2. Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 719 - Circostanze aggravanti

1. La pena per il reato preveduto dall’articolo precedente è raddoppiata:

1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;

3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.

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Art. 720 - Partecipazione a giuochi d’azzardo

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere concorso nella contravvenzione preveduta dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d’azzardo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516 (1).

2. La pena è aumentata:

1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 721 - Elementi essenziali del giuoco d’azzardo. Case da giuoco

1. Agli effetti delle disposizioni precedenti:

1) sono giuochi d’azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;

2) sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d’azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma  dissimulato.

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Art. 722 - Pena accessoria e misura di sicurezza

1. La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.

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Art. 723 - Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo

1. Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo, ma tuttavia vietati dall’autorità, è punito con l’ammenda da euro 5 a euro 103 (1).

2. Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell’articolo 719, si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da euro 51 a 516 (1).

3. Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell’ammenda fino a euro 51 (1).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 724 - Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

[1. Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato (1), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

2. La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.] (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 ottobre 1995, n. 440, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma limitatamente alle parole «o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato».

(2) Articolo modificato e depenalizzato dall’art. 57, DLGS 507/1999.

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Art. 725 - Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

[1. Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.] (1).

(1) Articolo modificato e depenalizzato dall’art. 58, DLGS 507/1999.

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Art. 726 - Atti contrari alla pubblica decenza

[1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.] (1).

(1) Articolo modificato ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981 e dall’art. 18, L. 205/1999 e, successivamente, così sostituito dall’art. 2, comma 6, DLGS 8/2016.

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Art. 727 - Abbandono di animali

1. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze (1).

(1) Articolo così sostituito prima dall’art. 1, L. 473/1993 e poi dall’art. 1, L. 189/2004.

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Art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1, DLGS 121/2011.

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SEZIONE II - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA SANITARIA

Art. 728 - Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui

1. Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d’ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da euro 30 a euro 516 (1).

2. Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 729 - Abuso di sostanze stupefacenti (1)

[1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire quattromila a ottantamila.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 110, L. 685/1975, come modificato dall’art. 32, L. 162/1990, il cui testo è stato recepito dall’art. 136, DPR 309/1990.

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Art. 730 - Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive

1. Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l’ammenda fino a euro 516 (1).

2. Soggiace all’ammenda fino a euro 103 (1) chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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