Art. 728 - Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui
1. Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d’ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da euro 30 a euro 516 (1).
2. Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.
(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.
Rassegna di giurisprudenza
Spettano esclusivamente agli esercenti la professione medica le pratiche di ipnosi curativa (Cass. pen., 34200/2007).