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Art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1, DLGS 121/2011.

Rassegna di giurisprudenza

La contravvenzione di cui all’art. 727-bis prevede, in esordio, la clausola di riserva, mentre la L. 157/92 circoscrive, all’art. 30 comma 3, l’esclusione delle norme sul furto comune (artt. 624, 625 n. 2 e 626) solo ai casi che riguardano “le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali”, cioè quelle che possono essere commesse dai titolari di licenza di caccia i quali, non rispettando gli specifici limiti, pratichino l’uccellagione o l’esercizio della caccia con mezzi vietati.

Allorché però l’apprensione o l’abbattimento della fauna avvenga ad opera di persona non munita di licenza di caccia, è configurabile il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, realizzandosi in tal modo una vera e propria attività di “bracconaggio”, perché il soggetto privo di licenza agisce nella più assoluta incontrollabilità, come persona ignota alle pubbliche autorità e che pure esercita attività venatoria nelle condizioni più propizie per non essere controllato, donde la pericolosità del suo comportamento che si concreta in vere e proprie azioni furtive ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato (Sez. 5, 12515/2016).