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Art. 729 - Abuso di sostanze stupefacenti (1)

[1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire quattromila a ottantamila.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 110, L. 685/1975, come modificato dall’art. 32, L. 162/1990, il cui testo è stato recepito dall’art. 136, DPR 309/1990.

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