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Art. 730 - Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive

1. Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l’ammenda fino a euro 516 (1).

2. Soggiace all’ammenda fino a euro 103 (1) chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

L’installazione di distributori automatici di sigarette all’esterno delle rivendite di tabacchi non integra la contravvenzione di cui all’art. 730 (Sez. 6, 55/1978).

L’art. 730 impone a chi è autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali di accertare che la persona a cui sono consegnate le sostanze velenose o stupefacenti abbia compiuto l’età prescritta. L’omissione di tale accertamento integra la colpa richiesta dalla fattispecie (Cass. Pen., 17.10.1955).