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Art. 718 - Esercizio di giuochi d’azzardo

1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a euro 206 (1).

2. Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

La contravvenzione di esercizio di gioco d’azzardo di cui all’art. 718 postula necessariamente per la sua configurabilità lo svolgimento effettivo del gioco, e, qualora si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, l’effettivo utilizzo dell’apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia potenzialmente utilizzabile per l’esercizio del gioco d’azzardo (Sez. 3, 25032/2016).

In materia di apparecchi e congegni di intrattenimento, integra la violazione amministrativa di cui all’art. 1, comma 923 L. 208/2015 la messa a disposizione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, senza autorizzazione di pubblica sicurezza, di apparecchi del tipo “totem” collegati a piattaforme telematiche che consentano ai clienti di partecipare ai giochi promozionali di cui al DLGS 73/2000; qualora gli stessi apparecchi consentano, invece, giochi d’azzardo, trova applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 110, comma nono, lett. c) TULPS (Sez. 3, 25618/2018).

In tema di gioco d’azzardo il fine di lucro non possa essere ritenuto esistente solo perché l’apparecchio automatico riproduce un gioco vietato, ma debba essere valutato considerando anche l’entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste e il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura (Sez. 3, 7610/2012).