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Art. 719 - Circostanze aggravanti

1. La pena per il reato preveduto dall’articolo precedente è raddoppiata:

1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;

3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 719 contempla non una ipotesi contravvenzionale autonoma ma alcune circostanze aggravanti del reato previsto dall’art. 718, rispetto alle quali è applicabile il giudizio di comparazione prescritto dall’art. 69 (Sez. 6, 2308/1970).