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Art. 720 - Partecipazione a giuochi d’azzardo

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere concorso nella contravvenzione preveduta dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d’azzardo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516 (1).

2. La pena è aumentata:

1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

In tema di partecipazione a giochi d’azzardo, il gioco si considera tenuto (e di conseguenza il giocatore è «colto» mentre vi prende parte) anche nell’ipotesi in cui vi sia una momentanea sospensione o interruzione, eventualmente derivante dall’intervento della forza pubblica, e si riscontrino elementi tali da non porre in dubbio che venisse praticato immediatamente prima (Sez. 3, 11013/2000).

Ai fini della contravvenzione di partecipazione a giuoco d’azzardo devono considerarsi colte in flagranza non solo le persone colte a giuocare, ma anche quelle che, per le circostanze di ambiente e le altre particolari condizioni del caso concreto, al momento della irruzione dell’autorità, abbiano mostrato una effettiva partecipazione al giuoco nel momento immediatamente precedente alla sorpresa. Infatti in tema di flagranza del giuoco d’azzardo non è necessario che il giocatore sia sorpreso al tavolo da gioco, essendo sufficiente che egli sia sorpreso nel locale da gioco ed in presenza degli strumenti e delle tracce evidenti del gioco in atto (Sez. 3, 7819/1999).

Nei giochi d’azzardo la flagranza costituisce condizione oggettiva di punibilità. Essa è quella propria e non la cosiddetta «quasi flagranza», che si verifica quando il soggetto è colto con cose, dalle quali appaia che poco prima ha partecipato al gioco.

La partecipazione non può ritenersi avvenuta, quando si è esaurita definitivamente prima della sorpresa da parte della polizia, anche se il soggetto è presente sul luogo ed ha con sè cose od altri oggetti, che denunciano la sua pregressa partecipazione. Il gioco, invece, si considera tenuto nell’ipotesi di momentanea sospensione o d’interruzione per l’intervento degli agenti.

In tal caso è, però, necessario che sussistano elementi tali da non porre in dubbio che immediatamente prima si praticasse un gioco d’azzardo.

A tale prova può pervenirsi, considerando le modalità d’effettuazione dello stesso. Ne deriva che il semplice permanere nel luogo, ove prima dell’intervento della polizia, si svolgeva il gioco, anche in presenza di tracce e strumenti da gioco in atto, ma non riferibili, pur in via indiretta e mediata, all’imputato, non dimostra la suddetta partecipazione (Sez. 3, 4006/1997).