x

x

Art. 725 - Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

[1. Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.] (1).

(1) Articolo modificato e depenalizzato dall’art. 58, DLGS 507/1999.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.