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Art. 724 - Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

[1. Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato (1), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

2. La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.] (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 ottobre 1995, n. 440, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma limitatamente alle parole «o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato».

(2) Articolo modificato e depenalizzato dall’art. 57, DLGS 507/1999.

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