Art. 723 - Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo
1. Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo, ma tuttavia vietati dall’autorità, è punito con l’ammenda da euro 5 a euro 103 (1).
2. Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell’articolo 719, si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da euro 51 a 516 (1).
3. Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell’ammenda fino a euro 51 (1).
(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.
Rassegna di giurisprudenza
La collocazione di apparecchi elettronici di videopoker non integra la contravvenzione di cui all’art. 723 ma un illecito amministrativo per violazione dell’art. 110, comma 9, RD 773/1931, art. 110, comma 9, e successive modifiche (Sez. 3, 8818/2009).
Il Texas hold’em (cosiddetto poker texano) deve essere classificato come gioco d’azzardo e pertanto non può essere fatto rientrare nella fattispecie di cui all’art. 723 (Sez. 3, 16889/2015).