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Art. 726 - Atti contrari alla pubblica decenza

[1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.] (1).

(1) Articolo modificato ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981 e dall’art. 18, L. 205/1999 e, successivamente, così sostituito dall’art. 2, comma 6, DLGS 8/2016.

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