Art. 601 - Tratta di persone (1)
1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
3. La pena per il comandante o l’ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo (2).
4. Il componente dell’equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni (3).
(1) Articolo modificato dall’art. 9, L. 269/1998, sostituito dall’art. 2, L. 228/2003 e nuovamente modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), L. 108/2010. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b), DLGS 24/2014.
(2) Comma introdotto dal DLGS 21/2018 in sostituzione dell’art. 1152 CNAV.
(3) Comma introdotto dal DLGS 21/2018 in sostituzione dell’art. 1153 CNAV.
Rassegna di giurisprudenza
Ai fini della configurabilità del delitto di tratta di persone, non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto in questione si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù; il reato di tratta può essere, infatti, commesso anche con induzione mediante inganno in alternativa alla costrizione con violenza o minaccia, al fine di commettere i delitti di cui all’art. 600, comma primo (Sez. 5, 40045/2010).
Ai fini della consumazione del reato di tratta di persone, con riguardo alla seconda delle ipotesi previste dall’art. 601, comma primo, non è necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitù, quale previsto dalla richiamata norma, atteso che con tale richiamo si è inteso soltanto, da parte del legislatore, stabilire la necessità del dolo specifico da cui la condotta dell’agente dev’essere accompagnata, nulla rilevando, quindi, che la finalità da lui perseguita non si realizzi, ovvero si realizzi ad opera di soggetto diverso, non necessariamente concorrente con il primo (Sez. 5, 23368/2008).