Art. 600-octies - Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio (1)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.
2. Chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni (2).
(1) Articolo aggiunto dalla lettera a) del comma 19 dell’art. 3, L. 94/2009. Rubrica così modificata dal DL 113/2018 convertito in L. 132/2018.
(2) Comma aggiunto dal DL 113/2018 convertito in L. 132/2018.
Rassegna di giurisprudenza
In tema di impiego di minori nell’accattonaggio, sussiste continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale prevista dall’abrogato art. 671 e la nuova ipotesi delittuosa di cui all’art. 600-octies, contestualmente introdotto dalla L. 94/2009, non essendosi verificata alcuna “abolitio criminis” in quanto l’uno e l’altro precetto puniscono la medesima condotta (Sez. 1, 13526/2010).