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CAPO V - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 301 - Concorso di reati

1. Quando l’offesa alla vita, all’incolumità, alla libertà o all’onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, 281, 282, 295, 296, 297 e 298 (1), è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.

2. Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

3. Quando l’offesa alla vita, all’incolumità, alla libertà o all’onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.

(1) Il riferimento agli artt. 280, 281 e 282 deve ritenersi non più operante in quanto gli articoli stessi sono stati abrogati dall’art. 2, DLGS LGT 288/1944. Si tenga però presente che l’articolo 280 è stato reintrodotto dall’art. 2, DL 625/1979.

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Art. 302 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

1. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi , preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] (1) l’ergastolo o la reclusione, è punito, se l’istigazione non è accolta, ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni . La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (2).

2. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’istigazione.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), DL 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015.

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Art. 303 - Pubblica istigazione e apologia (1)

[1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente è punito, per il solo fatto dell’istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l’apologia di uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.

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Art. 304 - Cospirazione politica mediante accordo

1. Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

2. Per i promotori la pena è aumentata.

3. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo.

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Art. 305 - Cospirazione politica mediante associazione

1. Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

3. I capi dell’associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Le pene sono aumentate se l’associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

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Art. 306 - Banda armata: formazione e partecipazione

1. Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

2. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

3. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

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Art. 307 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni (1).

2. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuatamente (2).

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

4. Agli effetti della legge penale, s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole (3).

(1) Comma così modificato dall’art. 1, DL 374/2001, convertito in L. 438/2001.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, DL 374/2001, convertito in L. 438/2001.

(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLGS 6/2017.

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Art. 308 - Cospirazione: casi di non punibilità

1. Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l’accordo è intervenuto o l’associazione è costituita, e anteriormente all’arresto, ovvero al procedimento:

1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell’associazione;

2) non essendo promotori o capi, recedono dall’accordo o dall’associazione.

2. Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui l’accordo è intervenuto o l’associazione è stata costituita.

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Art. 309 - Banda armata: casi di non punibilità

1. Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell’ingiunzione dell’autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;

2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.

2. Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.

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Art. 310 - Tempo di guerra

1. Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.

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Art. 311 - Circostanza diminuente: lieve entità del fatto

1. Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

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Art. 312 - Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato (1)

1. Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. [Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30] (2).

2. Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

(1) Articolo così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, DL 92/2008, convertito in legge, con modificazioni, con L. 125/2008.

(2) Periodo soppresso dal comma 3 dell’art. 1, L. 94/2009.

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Art. 313 - Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento

1. Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l’autorizzazione del ministro per la giustizia (1).

2. Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

3. Per il delitto preveduto nell’art. 290, quando è commesso contro l’Assemblea costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l’autorizzazione dell’Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l’autorizzazione del ministro per la giustizia (2).

4. I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298, in relazione agli articoli 296 e 297, e dall’art. 299, sono punibili a richiesta del ministro per la giustizia (3).

(1) Comma prima modificato dall’art. 1, DL 374/2001 con l’inserimento, dopo la parola «269» delle seguenti «270-ter e 270-quater con riferimento alle ipotesi di cui all’articolo 270-ter» e poi sostituito dall’art. 16 DL 144/2005 con il seguente testo: «Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 270-bis terzo comma, e 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l’autorizzazione del Ministro della giustizia». Tali modifiche non sono state mantenute in sede di conversione ad opera, rispettivamente, delle L. 438/2001 e 155/2005.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 15/1969, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l’autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio alla Corte costituzionale, al Ministero di grazia e giustizia, anziché alla Corte stessa.

(3) Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 1317/1947.

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