Art. 303 - Pubblica istigazione e apologia (1)
[1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente è punito, per il solo fatto dell’istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
2. La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l’apologia di uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.
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