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Art. 302 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

1. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi , preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] (1) l’ergastolo o la reclusione, è punito, se l’istigazione non è accolta, ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni . La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (2).

2. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’istigazione.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), DL 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015.

Rassegna di giurisprudenza

L’esaltazione di un fatto di reato, finalizzata a spronare altri all’imitazione, integra il delitto di istigazione a delinquere quando, per le sue modalità, sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti (Sez. 1, 25833/2012).

Non basta, perché possa dirsi integrata l’istigazione, l’esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, per quanto odioso e riprovevole esso possa apparire alla generalità delle persone dotate di sensibilità umana, ma occorre che il comportamento dell’agente sia tale, per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell’autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, da determinare il rischio, non teorico, ma effettivo, della consumazione di altri reati e, specificamente, di reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato (Sez. 1, 8779/1999).

L’accertamento del pericolo concreto di commissione di delitti in conseguenza dell’istigazione o dell’apologia è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Sez. 1, 25833/2012).

Sotto l’aspetto apologetico, la condotta punibile non è quella che si risolve nella manifestazione di pensiero, bensì quella che sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti (Sez. 1, 8236/1983).