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Art. 301 - Concorso di reati

1. Quando l’offesa alla vita, all’incolumità, alla libertà o all’onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, 281, 282, 295, 296, 297 e 298 (1), è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.

2. Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

3. Quando l’offesa alla vita, all’incolumità, alla libertà o all’onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.

(1) Il riferimento agli artt. 280, 281 e 282 deve ritenersi non più operante in quanto gli articoli stessi sono stati abrogati dall’art. 2, DLGS LGT 288/1944. Si tenga però presente che l’articolo 280 è stato reintrodotto dall’art. 2, DL 625/1979.

Rassegna di giurisprudenza

Il principio del ne bis in idem sostanziale, immanente all’ordinamento e di portata generale, è enucleabile da una fitta trama di dati legislativi. Ad esempio, l’art. 15, nel disciplinare il concorso di più leggi penali o di più disposizioni della medesima legge penale, che regolino la stessa materia, prevede l’applicabilità della sola norma speciale. Gli artt. 61 e 62, prima parte, prevedono la rilevanza, come circostanze aggravanti o attenuanti, esclusivamente di elementi che non costituiscano già parte integrante della fattispecie incriminatrice, in quanto elementi costitutivi del reato.

L’art. 68, nel disciplinare la materia del concorso di circostanze, prevede l’esclusiva applicabilità della circostanza aggravante o attenuante che importi il maggior aumento o la maggiore diminuzione di pena.

L’art. 301 stabilisce che, allorquando l’offesa alla vita, all’incolumità, alla libertà e all’onore, contemplata dalle norme ivi indicate, sia contemporaneamente prevista, come reato, da disposizioni diverse, si applichino esclusivamente le norme che stabiliscono la pena più grave. L’art. 581, comma 2, esclude l’applicazione della norma incriminatrice inerente al reato di percosse laddove la violenza sia considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato.

Il principio del ne bis in idem sostanziale è poi desumibile dalle numerose clausole di riserva contenute nella parte speciale del codice penale e in leggi speciali. Esso, tutelando elementari esigenze sia di razionalità del sistema che di equilibrio ed equità della risposta punitiva, esprime quindi il principio generale in forza del quale non è possibile addebitare più volte al responsabile uno stesso elemento (Sez. 6, 47269/2015).