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Art. 313 - Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento

1. Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l’autorizzazione del ministro per la giustizia (1).

2. Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

3. Per il delitto preveduto nell’art. 290, quando è commesso contro l’Assemblea costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l’autorizzazione dell’Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l’autorizzazione del ministro per la giustizia (2).

4. I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298, in relazione agli articoli 296 e 297, e dall’art. 299, sono punibili a richiesta del ministro per la giustizia (3).

(1) Comma prima modificato dall’art. 1, DL 374/2001 con l’inserimento, dopo la parola «269» delle seguenti «270-ter e 270-quater con riferimento alle ipotesi di cui all’articolo 270-ter» e poi sostituito dall’art. 16 DL 144/2005 con il seguente testo: «Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 270-bis terzo comma, e 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l’autorizzazione del Ministro della giustizia». Tali modifiche non sono state mantenute in sede di conversione ad opera, rispettivamente, delle L. 438/2001 e 155/2005.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 15/1969, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l’autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio alla Corte costituzionale, al Ministero di grazia e giustizia, anziché alla Corte stessa.

(3) Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 1317/1947.

Rassegna di giurisprudenza

L’autorizzazione a procedere concessa nei confronti di alcuni imputati non ha effetto estensivo nei confronti degli altri imputati. Essa è infatti un provvedimento discrezionale fondato su un giudizio di opportunità che implica la valutazione di ogni elemento del fatto, anche in relazione alla personalità del suo autore (SU, 18.11.1958).