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Art. 312 - Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato (1)

1. Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. [Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30] (2).

2. Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

(1) Articolo così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, DL 92/2008, convertito in legge, con modificazioni, con L. 125/2008.

(2) Periodo soppresso dal comma 3 dell’art. 1, L. 94/2009.

Rassegna di giurisprudenza

Ogniqualvolta particolari disposizioni di legge prevedano come obbligatorio il giudizio direttissimo anche fuori dei "casi" previsti dall’art. 449 CPP, salvo che siano necessarie speciali indagini (vedi L. 189/2002 in materia di immigrazione clandestina; art. 12-bis L. 356/1992, in materia di armi ed esplosivi; art. 6, comma 5, L. 205/1993, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa; art. 8-bis L. 401/1989, con riferimento ai reati commessi in occasione di manifestazioni sportive; art. 12, comma 4, DLGS 286/1998, per colui che procura l’ingresso clandestino di uno straniero; art. 13, comma 13-ter, DLGS 286/1998, per lo straniero espulso che faccia rientro nel territorio dello Stato in assenza di autorizzazione; artt. 235 e 312, come modificati dalla L. 125/2008, in materia di violazione dell’ordine di espulsione adottato in giudizio quale misura amministrativa di sicurezza), la deroga concerne anche i "termini" indicati nell’art. 449 CPP, da ritenersi compresi appunto nei "casi", intesi quali presupposti processuali e temporali del rito, e non nei "modi" nei quali il giudizio, se ammissibile, deve svolgersi (Sez. 1, 6443/2016).