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Art. 305 - Cospirazione politica mediante associazione

1. Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

3. I capi dell’associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Le pene sono aumentate se l’associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Rassegna di giurisprudenza

Ricorre l’ipotesi delittuosa descritta all’art. 304 e, quindi, il reato di cospirazione politica mediante accordo, quando più soggetti (anche solo due secondo Cass. pen., 27.10.1988) raggiungono l’intesa per attuare un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art. 305) (si veda Sez. 1, 17662/2002).

Ricorre il delitto in commento quando manchi, in concreto, una societas sceleris e l’accordo tra quanti sono coinvolti nella condotta criminosa si sostanzi in una comune intenzione delittuosa senza che tra essi ci sia una organizzazione unitaria che disciplini e diriga le volontà individuali e senza che si abbia una entità collettiva distinta dalle persone dei singoli (Sez. I, 9357/1982) (riassunzione dovuta a Sez. 1, 16714/2014).