x

x

Art. 306 - Banda armata: formazione e partecipazione

1. Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

2. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

3. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Rassegna di giurisprudenza

Quanto al delitto di cui all’art. 306, va osservato che tra esso ed il delitto di cui all’art. 270-bis stesso codice esiste un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere, essendo la prima caratterizzata dalla finalità di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale o interna dello Stato, tra i quali rientra quello di cui al citato art. 270-bis, indipendentemente dal raggiungimento di tale finalità; ne consegue che, qualora la finalità di commettere il delitto di cui all’art. 270-bis, sia stata raggiunta, come nel caso in esame, esso concorre con quello di cui all’art. 306 (Sez. 1, 4086/2010) dovendosi distinguere, all’interno della previsione normativa, l’ipotesi della partecipazione a banda armata da quella della formazione.

La partecipazione a banda armata, infatti, costituisce un’ipotesi delittuosa del tutto distinta rispetto alla formazione della banda, intesa come stabile collegamento fra più persone che, mediante un’idonea struttura organizzativa e grazie alla stabile disponibilità di armi destinate agli scopi della banda si propongono la commissione di uno o più delitti contro la personalità dello Stato.

E invero, la prima si concretizza nella manifestazione individuale di volontà diretta ad aderire alla banda già formata e si caratterizza per il fatto che l’adesione non è essenziale all’esistenza dell’associazione; la seconda, invece, è un reato plurisoggettivo, nel quale la necessaria cooperazione di più persone concorre al comune risultato rappresentato dalla nuova entità di fatto, distinta dai singoli componenti e autori, cioè l’associazione criminosa (Sez. 5, 38276/2016).