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Art. 309 - Banda armata: casi di non punibilità

1. Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell’ingiunzione dell’autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;

2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.

2. Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.

Rassegna di giurisprudenza

Dato l’inserimento del reato di cui all’art. 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico) fra quelli di cui all’art. 302, ai quali fa a sua volta riferimento, per indicare i reati-fine della banda armata, l’art. 306, primo comma, ne deriva che, ai fini della operatività delle cause di non punibilità previste dall’art. 309, la condizione che non sia stato ancora commesso il delitto, quale che esso sia, per il quale la banda è stata formata, deve necessariamente sussistere anche quando detto delitto sia quello di cui al citato art. 270-bis (Sez. 1, 11344/1994).

In tema di banda armata, i casi di non punibilità previsti dall’art. 309 presuppongono che le condotte ivi previste siano poste in essere «prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata». Deve quindi ritenersi, atteso l’uso della forma impersonale, che il verificarsi di tale condizione postuli che quel delitto non sia stato ancora commesso in assoluto, e cioè da alcuno dei componenti della banda, nulla rilevando, quindi, in caso contrario, che ad esso sia personalmente rimasto estraneo il soggetto che invoca la causa di non punibilità (Sez. 1, 11344/1994).

Ad escludere l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 309 è sufficiente che uno qualsiasi dei delitti scopo sia stato commesso, a nulla rilevando la circostanza che l’autore non si identifichi con colui che abbia successivamente tenuto il comportamento positivo previsto dalla citata norma né che la consumazione del delitto scopo sia stata giudizialmente accertata e vi sia stata condanna per esso (Sez. 1, 10269/1989).