Art. 452-septies - Impedimento del controllo (1)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 68/2015.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano precedenti significativi in termini.