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Art. 36

Intervento di terzi

1. Per qualsiasi questione all’esame di una Camera o della Grande Camera, un’Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.

2. Nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

3. Il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze in tutte le cause all’esame di una Camera o della Grande Camera.

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