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Art. 44

Sentenze definitive

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.

2. La sentenza di una Camera diviene definitiva

(a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

(b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

(c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell’articolo 43.

3. La sentenza definitiva è pubblicata.

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