x

x

Art. 107-bis - Soggetti abilitati all’esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa

1. L’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa può essere esercitata dai seguenti soggetti:

a) imprese di assicurazione o riassicurazione, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente tale attività;

b) intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del registro di cui al comma 2 dell’articolo 109;

c) intermediari assicurativi a titolo accessorio, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies), iscritti alla sezione f) del registro di cui al comma 2 dell’articolo 109;

d) intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, con residenza o sede legale in altro Stato membro e abilitati all’esercizio dell’attività di intermediazione in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 116-quater e 116-quinquies.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.