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Art. 30-novies - Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe

1. In applicazione dell’articolo 30-bis, comma 3, lettera a) l’impresa, per ciascuna nuova tariffa, opera valutazioni dei rischi assicurabili, delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi, della redditività attesa e dell’equilibrio tariffario atteso. Dette valutazioni formano oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l’impresa.

2. Ai fini del comma 1, l’impresa applica il principio di cui all’articolo 30-ter, comma 3.

3. La relazione tecnica, di cui al comma 1, è trasmessa, su richiesta, alla società di revisione, all’organo di controllo e all’IVASS.

4. L’IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a talune tipologie tariffarie e stabilire altri obblighi di trasmissione del documento.

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