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Art. 212-bis - Poteri dell’IVASS

1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l’IVASS esercita le seguenti funzioni:

a) effettua, secondo le modalità di cui all’articolo 47-quinquies il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all’articolo 216-decies e valuta la situazione finanziaria del gruppo;

b) valuta l’osservanza da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilità, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo;

c) valuta il sistema di governo societario del gruppo ed il possesso dei requisiti di cui all’articolo 76 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle società controllanti di cui all’articolo 210, comma 2, e dei soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali.

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