x

x

Art. 45-duodecies - Semplificazioni della formula standard

1. L’impresa può utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità dei rischi cui è esposta e quando l’applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all’articolo 45-ter, commi 3 e 4.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.