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Art. 44-bis - Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attività riassicurative

[1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilità applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;

b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;

c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.]

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