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Art. 254 - Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi

1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 252, comma 9.

2. L’opposizione è disciplinata dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare.

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