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Art. 324-novies - Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli esponenti aziendali e del personale

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell’irrogazione alle imprese delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 324-bis e all’articolo 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4, si applica la disciplina di cui all’articolo 311-septies.

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