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Art. 325-quater - Comunicazione all’AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa

1. L’IVASS comunica all’AEAP le sanzioni applicate per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, incluse le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull’esito delle stesse.

2. L’IVASS trasmette all’AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate in conformità del presente Capo.

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