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Art. 47

1. Per i delitti di diffamazione commessi prima dell’attuazione del codice penale, la prova della verità continua ad essere ammessa nei casi preveduti dall’articolo 394 del codice penale abrogato; tuttavia, nel caso preveduto dal n. 3 dell’articolo 394, chi ha presentato querela e non ha ancora conceduta la facoltà di prova al momento dell’attuazione del codice penale, può esercitare tale facoltà, a pena di decadenza, entro un mese dell’attuazione di esso.

2. In tutti i casi è ammessa la facoltà di deferire ad un giurì d’onore il giudizio sulla verità del fatto, a’ termini del capoverso dell’articolo 596 del codice penale.

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